Le
maggioranze per decidere e l'attribuzione delle spese
Quali sono le maggioranze
necessarie in un condominio per prendere una decisione assembleare? E chi
è tenuto a pagare le spese in caso di opere sull'edificio ( I singoli
proprietari? Il condominio? Parte dei condomini?).
Sono questi i due nodi principali della vita condominiale, materia sulla
quale si incentra anche un nutrito dibattito giurisprudenziale, talvolta
caratterizzato da sentenze contraddittorie.
Qui di seguito, su tabelle sintetiche ma efficaci, sono riportate le risposte a
questi due problemi-chiave.
Prima, però, sono
necessarie alcune avvertenze:
su certe decisioni,
è ancora aperto il dibattito in giurisprudenza sulle maggioranze necessarie
Assemblea
di condominio: le regole base
Funzioni dell'Assemblea
Nella vita di condominio, le decisioni
più importanti sono prese nell'assemblea condominiale. Le volontà
dei singoli condomini non si sommano, si fondono. Il che significa che quando la
maggioranza ha deciso, è come se avessero deciso tutti.
Naturalmente le decisioni prese trovano dei limiti nella legge e nella sfera di
certi diritti dell'individuo come quello alla salute e alla riservatezza.
Le norme che riguardano la convocazione e il funzionamento dell'assemblea sono
dettate dall'articolo 1136 del codice civile e sono inderogabili (cioè
non è possibile modificarle). Se sono violate l'assemblea e le decisioni prese
possono essere nulle o annullabili.
I membri dell'Assemblea
L'assemblea è composta da tutti
i condomini e, in certi casi, anche dagli usufruttuari (coloro che
hanno diritto di abitare una casa, senza per questo esserne proprietari). Per le
decisioni che riguardano il riscaldamento hanno spesso diritto di voto, al posto
del proprietario, anche gli inquilini mentre hanno solo diritto ad
intervenire all'assemblea, ma senza possibilità di voto, se si discute della
modifica di altri servizi comuni (per esempio l'abolizione della portineria).
Da chi è
convocata
L'assemblea è convocata
dall'amministratore in carica. Può essere convocata da persone differenti in
soli tre casi.
Come
è convocata
Tutti i condomini e
usufruttuari devono essere convocati, anche quando risultano irreperibili. Poiché
è da escludersi la convocazione a voce, la legge mette a disposizione diversi
strumenti (perfino la notifica a mezzo ufficiale giudiziario) per consentire la
convocazione anche di persone irreperibili.
Ogni condomino può farsi rappresentare da altri in assemblea. Pertanto
anche un estraneo al condominio e l'amministratore può essere portatore di
deleghe. Il numero delle deleghe conferite a un'unica persona può essere
infinito.
Il regolamento contrattuale può disciplinare l'istituto delle deleghe,
sia limitando il numero di quelle di cui uno può essere portatore, sia vietando
a qualcuno di esserne portatore (per esempio l'amministratore).
Il delegato sostituisce perfettamente il condomino che gli ha dato la
delega.
Tipi
di maggioranze e millesimi
Ogni decisione deve
essere presa con la duplice maggioranza: quella degli interessati
(rappresentati dai millesimi) e quella dei condomini. Con
maggioranza necessaria per una delibera non si intende per forza più di 500
millesimi o più della metà dei condomini. Molto più spesso si decide con
maggioranze relative secondo meccanismi e percentuali che variano anche a
seconda della proposta presa in esame.
I millesimi risultano dai rogiti d'acquisto. In mancanza, possono essere
sostituiti provvisoriamente da un altro sistema (per esempio, calcolando il
numero dei vani).
Ai fini del calcolo del numero dei condomini, invece, il proprietario (o i
proprietari) di tre grandi appartamenti e di un box hanno esattamente lo stesso
potere di voto del proprietario di un monolocale.
Validità dell'assemblea
Fatto l'appello dei
presenti, è possibile constatare se l'assemblea sia valida o no. Ma non bisogna
confondere la validità dell'assemblea con la validità delle
deliberazioni.
Il quorum richiesto per la validità dell'assemblea varia se l'assemblea
è di prima o di seconda convocazione. Il quorum richiesto per la validità
delle deliberazioni varia invece a seconda di cosa si va a decidere.
Constatata la validità dell'assemblea, anche se in seguito molti
partecipanti si allontanano, l'assemblea resta sempre valida. Per la validità
delle deliberazioni occorre controllare invece volta per volta se il quorum
richiesto è stato raggiunto.
I condomini possono lasciare l'assemblea, possono arrivare dopo che è iniziata
e ciò deve sempre essere annotato nel verbale. Soprattutto occorre che a
ogni votazione si controlli il raggiungimento del quorum stabilito.
Prima
e seconda convocazione
Per la validità
dell'assemblea in prima convocazione occorre che al momento dell'apertura
delleassemblea siano presenti di persona o per delega i 2/3 del valore
dell'edificio e i 2/3 dei partecipanti al condominio.
Qualora tale quorum non sia raggiunto, l'assemblea deve essere rinviata alla seconda
convocazione, per la validità della quale è necessario che i presenti
siano almeno 1/3 dei condomini che possiedono almeno 1/3 del valore
dell'edificio.
Qualora l'assemblea di prima convocazione non sia valida,
l'amministratore deve redigere verbale di assemblea deserta che deve
essere trascritto nel libro verbali. Se questa procedura non viene rispettata,
l'assemblea di seconda convocazione si intende di prima, con lo spostamento
delle relative maggioranze.
Se nell'avviso di convocazione è già indicata la data dell'assemblea di
seconda convocazione, l'amministratore non ha altri compiti. Se invece nulla è
indicato, l'amministratore deve provvedere a convocare e a tenere
entro dieci giorni dal giorno della prima convocazione (ma non lo stesso
giorno) l'assemblea di seconda convocazione.
I voti sono sempre positivi o negativi, gli astenuti non
contano in alcun modo.
Le deliberazioni sono approvate se raggiungono il quorum richiesto .
Validità
delle delibere
L'assente all'assemblea
di condominio non è colpevole di decisioni contrarie alla legge e l'astenuto
nelle votazioni non può essere equiparato al dissenziente.
Se l'assemblea si rifiuta di prendere una decisione per applicare un obbligo di
legge (per esempio l'adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza),
l'assente non può però nascondersi dietro un dito. Diviene infatti suo preciso
dovere richiedere l'applicazione della legge, pena le sanzioni previste.
Anche l'amministratore condominiale ha il dovere di protestare contro
le delibere che violano la legge e, anzi, deve dimettersi se i suoi
consigli non vengono tenuti nel debito conto. Non può limitarsi a verbalizzare
il suo dissenso, perché le sue responsabilità restano.
Non tutte le delibere, anche se sono state prese a norma di legge,
vincolano i dissenzienti e gli assenti. Qualora infatti siano contrarie alle
leggi o al regolamento di condominio, possono essere impugnate dal condomino
dissenziente o da quello assente.
Delibere
nulle
C'è distinzione fra le delibere nulle e quelle annullabili. Sono nulle le
delibere che:
Delibere
annullabili
E' annullabile la delibera che:
La differenza tra
annullabile e nulla è importante: una delibera annullabile diviene pienamente
valida dopo un certo periodo, se non è stata impugnata. Una delibera nulla,
invece, non è mai valida.
Limiti
della delibera
Le delibere prese dall'assemblea sono obbligatorie anche per la minoranza e sono
immediatamente esecutive.
In certi casi però il magistrato o anche l'amministratore condominiale possono
sospendere il diritto a essere eseguita di una deliberazione:
È però bene che
l'amministratore, qualora sospenda l'esecuzione delle delibere, convochi
l'assemblea e spieghi il perché della sua decisione.
Impugnazione
delle delibere annullabili e nulle
I condomini assenti e dissenzienti, se ritengono che una delibera sia contraria
alla legge o al regolamento del condominio possono impugnarla.
L'impugnativa può essere proposta unicamente con atto di citazione, entro il
termine tassativo di trenta giorni. I trenta giorni decorrono per i presenti dal
momento della delibera, per gli assenti dal giorno in cui hanno ricevuto il
verbale d'assemblea.
Qualora una delibera invece sia nulla, cioè non sia mai sorta (dovuta alla
nullità dell'assemblea o alla mancanza di quorum), essa può essere impugnata
senza limiti di tempo. Tale diritto spetta anche a coloro che l'hanno votata e
anche al presidente dell'assemblea che l'ha dichiarata valida.
Modifica
dei millesimi
Una degli argomenti di lite principale è in assemblea è la richiesta da parte
di alcuni, che si ritengono ingiustamente vessati, di modifica a loro favore dei
millesimi. Per la rettifica occorre però il consenso unanime di tutti
(difficilissimo da ottenere soprattutto da parte di chi ne viene danneggiato) e
poi la trascrizione della delibera nei registri immobiliari. In mancanza di
questi presupposti, ogni iniziativa dovrebbe essere destinata al fallimento,
tranne che si giunga a onorevoli compromessi.
Solamente in due casi tassativamente indicati dalla legge è ammessa la
revisione millesimale. anche per iniziativa di un solo condomino, cioè:
I casi più comuni di
modifica dei millesimi per alterazione notevole dei valori riguardano:
Anche nei casi previsti
dalla legge per la modifica, occorre però il consenso unanime del condominio.
Quello che cambia è che, se in consenso manca, anche un solo condomino può
appellasi al magistrato.
TABELLE RIASSUNTIVE
CONDOMINIO:
LE MAGGIORANZE PER DECIDERE |
||||
Oggetto
della delibera |
Prima
convocazione |
Seconda
convocazione |
||
|
Condomini |
Valore |
Condomini |
Valore |
Amministratore |
|
|
|
|
-
nomina, revoca e riconferma |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. (e 1/3 cond). |
almeno
1/2 |
compenso |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv.. (e 1/3 cond). |
almeno
1/2 |
Eliminazione
barriere architettoniche (art. 2 legge 9/1/89 n. 13) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond |
almeno
1/3 |
Impianto
di riscaldamento
trasformazione
per contenimento energetico (
legge 10/91)* |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
Innovazioni
-
per il miglioramento o l'uso più comodo o per ottenere un migliore
rendimento delle cose comuni (art. 1120 c.c.)** |
1/2 +
1 cond. |
almeno
2/3 |
1/2 +
1 cond. |
almeno
2/3 |
-
che possono creare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del
fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano alcune
parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo
condomino (art. 1120 c.c.) |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i cond. |
100% |
-
che producano un cambiamento della destinazione originaria dell'edificio |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i cond. |
100% |
Interventi
di recupero -ai
sensi dell'art. 15, legge 179/92 |
1/2 +
1 cond. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 cond. |
almeno
1/2 |
Liti
attive o passive
-
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
(art. 1136 c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
Portierato
-
mutamento d'uso dei locali***(p. es affitti ad altri) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
-
soppressione del servizio**** |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond |
almeno
1/3 |
soppressione
del servizio che comporti modifiche regolamento assembleare **** |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond. |
almeno
1/2 |
soppressione
del servizio che comporti modifiche regolamento condominiale |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i cond. |
100% |
Preventivi
spese -
per le spese ordinarie annuali |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond. |
almeno
1/3 |
-
per le opere di manutenzione straordinaria e costituzione di un fondo
speciale (art. 1136 c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond. |
almeno
1/3 |
Realizzazione
di parcheggi da
destinare a pertinenze delle singole unità immobiliari, (art. 9 legge
24/3/1989, n. 122), senza alterazione del decoro architettonico e resa
inservibile all'uso delle parti comuni, anche a un solo condomino** |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
Realizzazione
di parcheggi con
alterazione del decoro architettonico e resa inservibile all'uso delle
parti comuni, anche a un solo condomino** |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i condòmini |
100% |
|
|
|
|
|
Regolamento
-
approvazione (art. 1138 c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
-
modifiche che implichino variazioni nei diritti soggettivi sulle cose
comuni o sul potere di disporre dei condòmini sulle parti di proprietà
esclusiva |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i cond. |
100% |
Rendiconto
annuale |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond |
almeno
1/3 |
Ricostruzione
dell'edificio -
per perimento inferiore ai 3/4 del valore (artt. 1128 e 1136 c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
-
per perimento totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c.c.) |
Tutti
i cond. |
100% |
Tutti
i condòmini |
100% |
Riparazioni
straordinarie di notevole entità (art. 1136 c.c. 4‹ comma) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
Ripartizione
delle spese tra i condomini (art. 1136 c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
1/3
cond. |
almeno
1/3 |
Scioglimento
del condominio -
quando per rendere possibile la divisione in parti autonome occorrano
modifiche dello stato attuale dell'edificio e opere per la diversa
sistemazione dei locali e dipendenze tra i cond. (art.
62 att. c.c.) |
1/2 + 1 cond. |
almeno
2/3 |
1/2 +
1 cond. |
almeno
2/3 |
-
quando l'edificio può suddividersi in parti che abbiano le
caratteristiche di edifici autonomi (art. 61 att. c.c.) |
1/2 +
1 interv. |
almeno
1/2 |
Fonte IL SOLE 24 ORE