ARTICOLI IN SINTESI
ARTICOLI IN MODO DETTAGLIATO
Art. 1117 (Parti comuni
dell' Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni
di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i
lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i
portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso
comune;
2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia,
per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in
comune;
3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono
all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli
acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per
l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili,
fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva
dei singoli condomini.
Art. 1118 (Diritti dei
partecipanti sulle cose comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è
proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il
titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al
contributo nelle spese per la loro conservazione.
Art. 1119 (Indivisibilita')
Le parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art. 1120 (Innovazioni)
I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136,
possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più
comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o
alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che
rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento
anche di un solo condomino.
Art. 1121 (Innovazioni
gravose o voluttuarie)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere
voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio,
e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione
separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da
qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita,
salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa
possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione,
contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 (Opere sulle parti
dell' edificio di proprietar' comune)
Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può
eseguire opere che rechino danno alle parti comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione
delle spese)
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni
dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le
innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura
proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese
sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti
destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla
loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità.
Art. 1124 (Manutenzione e
ricostruzione delle scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari dei diversi piani a cui
servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del
valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra metà in misura
proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del
valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o
camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione e
ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai)
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei
solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno
all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore
l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
Art. 1126 (Latsrici solari
di uso esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i
condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un
terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due
terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a
cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della
porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 (Costruzione sopra
l'ultimo piano dell' edificio)
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove
fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a
chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la
consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica
l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o
la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità
pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per
il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo
della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico
solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 (Perimento totale
o parziale dell' edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti
del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all'asta del
suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei condomini delibera
circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e ciascuno è tenuto a
concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti comuni è
destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è
tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua
esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non
preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 (Nomina e revoca
dell' Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore.
Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun
condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 1131, se per
due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati
sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per qualunque causa
dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro.
Art. 1130 (Attribuzioni
dell' Amministratore)
L'amministratore deve:
1) eseguire le deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza
del regolamento di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei servizi
nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a
tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni dell'edificio e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua
gestione.
Art. 1131 (Rappresentanza)
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti
comuni dell'edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell'autorità
amministrativa che si riferiscono allo stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle
attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia
all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è
tenuto al risarcimento dei danni.
Art. 1132 (Dissenso dei
condomini rispetto alle liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di
resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato
all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle
conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere notificato
entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della
deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare
alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino
dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese
del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 (Provvedimenti
presi dall' Amministratore)
I provvedimenti presi dall'amministratore nell'ambito dei suoi poteri sono
obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell'amministratore è
ammesso ricorso all'assemblea, senza pregiudizio del ricorso all'autorità
giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte dal
Condomino)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione
dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente.
Art. 1135 (Attribuzioni
dell' Assemblea dei Condomini)
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini
provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla
relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e all'impiego del
residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo
speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo
che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima
assemblea.
Art. 1136 (Costituzione
dell' Assemblea e validita' delle deliberazioni)
1136. (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea
è regolarmente costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino
i due terzi del valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al
condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la
maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in
ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni
dell'amministratore medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la
ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità
devono essere sempre prese con la maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma
dell'art. 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che
rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del
valore dell'edificio. L'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i
condomini sono stati invitati alla riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea
si redige processo verbale da trascriversi in un registro tenuto
dall'amministratore.
Art. 1137 (Impugnazioni
delle deliberazioni dell' Assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono
obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni
condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione
sia ordinata dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni,
che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di
comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 (Regolamento di
Condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere
formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni
e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a
ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e
quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del regolamento
di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art. 1139 (Rinvio alle norme
sulla comunione)
Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme
sulla comunione in generale.