Il Consiglio dei Ministri ha
approvato, su proposta del
Ministro dell’economia e
delle finanze, i disegni di
legge relativi
all’assestamento del
bilancio dello Stato per
l’esercizio in corso e al
rendiconto dell’esercizio
2005.
Il primo provvedimento è
inteso ad aggiornare le
previsioni di bilancio dello
Stato per il 2006 sulla base
dell’andamento della
gestione fin’ora
verificatasi; la rigorosa
revisione degli stanziamenti
di bilancio ha condotto a un
provvedimento che modifica il
saldo netto da finanziare in
termini di competenza, al
netto delle regolazioni
contabili, dalle iniziali
previsioni di 36.664 milioni
di euro a previsioni assestate
di 38.048 milioni di euro,
scontando entrate finali per
396.521 milioni di euro e
spese finali per 434.569
milioni di euro, tenuto conto
degli oneri inderogabili che
riguardano soprattutto la
finanza regionale e locale.
In termini di indebitamento
netto del conto consolidato
delle pubbliche
amministrazioni, parametro
valido ai fini del rispetto
degli obiettivi concordati in
sede europea, il provvedimento
di assestamento non comporta
alcun aggravio, nel rispetto
della neutralità sostanziale
del provvedimento.
Una parte del decreto legge
contiene misure per ridurre il
deficit di bilancio, per
rilanciare lo sviluppo
economico e per interventi di
equità sociale:
· riduzione del deficit pari
a mezzo punto di pil - con
effetti nel 2006 e nel 2007 -
ottenuta interamente con
misure strutturali
· valore lordo della manovra:
4,2 miliardi nel 2006 e 7
miliardi nel 2007; la portata
correttiva sull’anno in
corso è limitata dalla
necessità di trasferire
risorse per quasi 3 miliardi
di euro ad Anas e Ferrovie
dello Stato per evitare la
chiusura dei cantieri
· interventi sulle entrate:
aumento gettito pari a 3,4 mld
nel 2006, a 5,8 mld nel 2007;
abrogazione del concordato
fiscale
· interventi per lo sviluppo:
1,8 mld per Ferrovie dello
Stato; 1 mld per Anas; 0,6 mld
per Fondo politiche sociali
destinato alle regioni;
agevolazioni fiscali pari a
oltre 1 mld per le attività
di ricerca e l’ammortamento
dei brevetti; istituzione di
fondi per la famiglia, la
gioventù e le pari
opportunità.
· riduzione spesa pubblica:
0,9 mld nel 2006, 1,3 mld nel
2007
La manovra correttiva
approvata oggi dal Consiglio
dei Ministri produrrà -
coerentemente all’obiettivo
di riportare il rapporto
deficit-pil sotto il 3% - una
riduzione strutturale
dell’indebitamento netto
delle Amministrazioni
pubbliche, complessivamente
pari a mezzo punto percentuale
di pil, così ripartito: 1,1
mld quest’anno, 6,7 miliardi
nel 2007.
1. Entrate. Gli interventi
sulle entrate si stima
innalzeranno il gettito netto
di cassa di un importo pari a
oltre 3,4 miliardi nell’anno
corrente e a oltre 5,8
miliardi nel 2007.
1.1. Le maggiori entrate
essenzialmente deriveranno da:
- misure di contrasto
all’erosione delle basi
imponibili IVA in vari
comparti (prevalentemente
sugli immobili) con effetti
stimati in circa 1,2 miliardi
nel 2006;
- rafforzamento delle
attività di accertamento su
dichiarazioni “non
congrue” relative agli studi
di settore (400 milioni)
- una più stringente
normativa sulle società non
operative e
dall’eliminazioni di alcune
agevolazioni, in particolare
per le stock options e per gli
immobili ad uso esclusivamente
commerciale di proprietà di
Enti e organizzazioni
no-profit. Le maggiori entrate
lorde saranno in parte
compensate da un trattamento
maggiormente favorevole
dell’ammortamento dei
brevetti industriali e dalle
spese per le attività di
ricerca. L’effetto
complessivo è stimato in
oltre 6 miliardi nel 2007.
Insieme alla manovrina e
stato approvato anche un
decreto legge che allo stesso
tempo è una rivoluzione per i
consumatori ed un cambiamento
radicale del sistema
produttivo.
Ecco cosa cambia in
sintesi (tratto dal testo
sintesi del decreto):
|
LIBERE
PROFESSIONI
1) per i servizi
professionali arrivano
parcelle ‘negoziabili’
tra le parti e legate al
risultato della prestazione:
con una norma del decreto
legge si abrogano le
disposizioni normative e
regolamentari che prevedono
la fissazione di tariffe
obbligatorie fisse o minime
e il divieto di pattuire
compensi parametrati al
raggiungimento degli
obiettivi perseguiti.
EFFETTI SECONDO IL GOVERNO:
- RIDUZIONE DELLE PARCELLE
- MAGGIORE EFFICIENZA NELLE
PRESTAZIONI OFFERTE.
2) i liberi professionisti
possono far conoscere agli
utenti i servizi offerti
attraverso la pubblicità.
ora anche sulle riviste
informative di pubblica
utilità si può
‘selezionare’ il
professionista più adatto e
conveniente alle proprie
esigenze:
con una norma del decreto
legge si abroga il divieto,
anche parziale, di
pubblicizzare i titoli e le
specializzazioni
professionali, le
caratteristiche del servizio
offerto e il prezzo delle
prestazioni.
EFFETTI:
- L’UTENTE AVRÀ MAGGIORI
INFORMAZIONI A SUA
DISPOSIZIONE E QUINDI PIÙ
POSSIBILITÀ DI COMPARAZIONE
E DI SCELTA
- IL CONSUMATORE AVRÀ ANCHE
PIÙ CAPACITÀ CONTRATTUALE
3 4
3) l’utente potrà
rivolgersi a societa’
multidisciplinari (formate
da architetti, avvocati,
notai, commercialisti
ecc…):
con una norma del decreto
legge si abroga il divieto
di fornire all’utenza
servizi professionali di
tipo interdisciplinare da
parte di società di persone
o associazioni tra
professionisti, fermo
restando che il medesimo
professionista non può
partecipare a più di una
società e che la specifica
prestazione deve essere resa
da uno o più professionisti
previamente indicati, sotto
la propria personale
responsabilità;
EFFETTI:
- SI APRE LA POSSIBILITÀ DI
CREARE STUDI ITALIANI PIÙ
COMPETITIVI A LIVELLO
INTERNAZIONALE
- AUMENTA L’OFFERTA DEI
SERVIZI INTEGRATI A
BENEFICIO DELL’UTENTE
N.B: Sono fatte salve le
disposizioni riguardanti
l’esercizio delle
professioni reso
nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale o in
rapporto convenzionale con
lo stesso, nonché le
eventuali tariffe massime
prefissate in via generale a
tutela degli utenti. Le
norme deontologiche e
pattizie e i codici di
autodisciplina che
contengono le prescrizioni
cui si fa riferimento devono
essere tempestivamente
adeguate entro il 1°
gennaio 2007. In mancanza di
tale adeguatamente, a
decorrere dalla predetta
data, sono in ogni caso
nulle per violazione di
norma imperativa di legge.
RC AUTO
- NASCE L’AGENTE
PLURIMANDATARIO
- VIENE ISTITUITO
L’INDENNIZZO DIRETTO
- TARIFFE ASSICURATIVE
PIU’ TRASPARENTI
1) clausole
anticoncorrenziali: sono
nulli gli accordi tra
compagnie di assicurazioni
ed agenti per la vendita in
esclusiva delle polizze Rc
auto. Si tratta di accordi
ritenuti restrittivi della
concorrenza ai danni degli
interessi dei consumatori.
in altre parole l’agente
monomandatario diventa un
agente plurimandatario in
grado di offrire ai propri
clienti un maggiore
assortimento di polizze e di
orientarli verso quelle più
adeguate al proprio profilo:
con una norma del decreto
legge si prevede che d’ora
in avanti i rapporti di
agenzia non potranno essere
basati sull’obbligo a
vendere polizze di una sola
compagnia e non potranno
prevedere la fissazione di
prezzi minimi praticabili ai
consumatori. In sostanza
l’agente plurimandatario
non solo potrà vendere
all’automobilista una
polizza di qualunque
compagnia di assicurazioni
di cui è mandatario, ma
potrà anche liberamente
praticare lo sconto ai
propri clienti. Le clausole
sottoscritte prima della
data di entrata in vigore
del presente decreto sono
fatte salve sino alla loro
naturale scadenza e comunque
non oltre il 1° gennaio
2008.
EFFETTI DELLE CLUASOLE
ANTICONCORRRENZIALI:
- AUMENTO DELLA
POSSIBILITA’ DI SCELTA E
DI COMPARAZIONE DA PARTE DEL
CONSUMATORE
- PIU’ CONCORRENZA
- RIDUZIONE DEI PREZZI DELLE
POLIZZE
2) Regolamento che
disciplina l’indennizzo
diretto: con un DPR che
tiene conto dei pareri del
Consiglio di Stato e
dell’Antitrust, a partire
dal 1° gennaio 2007 ci sarà
un nuovo tipo di
risarcimento del danno.
L’automobilista
danneggiato non dovrà più
rivolgersi
all’assicurazione del
danneggiante, ma alla
propria impresa che
provvederà a liquidarlo con
tempestività, avendo, a sua
volta, il diritto di
rivalersi nei confronti
dell’impresa del
danneggiante.
Nel dettaglio,
l’indennizzo diretto
scatta in caso di incidente
sul territorio italiano tra
2 autoveicoli e prevede il
risarcimento dei danni a
cose e a persone. In questo
ultimo caso il risarcimento
ha luogo solo se si tratta
di danni di lieve entità
(fino a 9 punti di invalidità).
EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO
PER L’ASSICURATO:
- PIU’ TUTELE LEGATE AL
RAPPORTO FIDUCIARIO E
MAGGIORE CELERITA’:
l’automobilista, infatti,
si rapporterà direttamente
con la propria agenzia di
assicurazione che gli fornirà
tutta l’assistenza tecnica
e informativa di cui ha
bisogno.
- LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEL
DANNO ALL’ASSICURATO: si
accorciano drasticamente i
tempi di attesa per il
risarcimento del danno,
perché l’automobilista
non dovrà più attendere
che vi provveda l’agenzia
di assicurazione del
danneggiante, ma sarà la
sua stessa agenzia (che con
lui ha un rapporto di
fiducia) a liquidarlo
tempestivamente.
- DIMINUZIONE DEL COSTO DEI
PREMI RC AUTO NEL LUNGO
PERIODO: il rapporto diretto
con il proprio assicuratore,
oltre a consentire una
verifica immediata del
servizio offerto, rafforzerà
il rapporto fiduciario che
deve essere alla base di un
contratto assicurativo e
tenderà a frenare
comportamenti non virtuosi
che spesso sono alla base di
contenziosi
"artificiosi" con
conseguente lievitazione dei
premi.
- ELIMINAZIONE DEL COSTO
LEGATO AL PAGAMENTO DEI
CONSULENTI PROFESSIOANALI IN
DETERMINATE CIRCOSTANZE:
l’automobilista non dovrà
più pagare consulenti
professionali e periti nel
caso in cui dia il proprio
consenso all’offerta di
risarcimento del danno
avanzata da parte della
propria agenzia di
assicurazione.
- NUOVE POSSIBILITA’ DI
SCONTI: al momento della
stipula del contratto,
l’assicurato può aderire
volontariamente al
meccanismo del risarcimento
diretto beneficiando così
di uno sconto sul premio,
che deve essere indicato
espressamente nel contratto.
6 7
EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO
PER LE ASSICURAZIONI:
- PIU’ TRASPARENZA E
QUINDI MENO FRODI E MENO
COSTI: la relazione diretta
con il proprio assicurato
consolida il rapporto
fiduciario e la tendenza ad
una maggiore correttezza. Il
nuovo Regolamento
stabilisce, inoltre, che
compete alle società di
assicurazioni chiedere i
rimborsi, per il danno
liquidato al proprio
assicurato, alla società
del soggetto che ha
provocato il danno.
3) PIU’ TRASPARENZA PER LE
TARIFFE ASSICURATIVE: con un
decreto legislativo si
prevede che l’Isvap debba
trasmettere in formato
elettronico ogni mese al
Ministero dello Sviluppo
Economico dati, informazioni
e notizie relativi alle
tariffe dell'assicurazione
obbligatoria della
responsabilità civile
derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei
natanti, compreso il sistema
tariffario completo in tutte
le sue estensioni. A questo
scopo viene confermato
presso il Ministero un
comitato di esperti con il
compito di monitorare
l'andamento degli incrementi
tariffari praticati dalle
imprese di assicurazione
operanti in Italia, fermo
restando che ai predetti
esperti non può essere
attribuita alcuna indennità
o emolumento comunque
denominato. E’ possibile
per ogni utente consultare
on line il sistema
tariffario sul sito internet
del Ministero. Per
consentire un'adeguata
informazione agli utenti sui
premi, il Consiglio
nazionale dei consumatori e
degli utenti (CNCU), attua
programmi di informazione e
orientamento rivolti agli
utenti dei servizi
assicurativi.
EFFETTI DELLA MAGGIORE
TRASPARENZA :
- I CONSUMATORI AVRANNO LA
POSSIBILITÀ DI OTTENERE
AGEVOLMENTE TUTTE LE
INFORMAZIONI RELATIVE
ALL’INTERO SISTEMA DELLE
TARIFFE RC AUTO E FARE I
RELATIVI CONFRONTI IN
FUNZIONE DI UNA SCELTA PIÙ
CONSAPEVOLE.
FARMACI
- VENDITA DEI FARMACI DA
BANCO NEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI
- LIBERTA’ DI SCONTO
- FARMACISTA TITOLARE DI
PIU’ FARMACIE
- OLTRE IL PRINCIPIO
EREDITARIO
1) i farmaci da banco o di
automedicazione non soggetti
a prescrizione medica
potranno essere venduti al
pubblico presso gli esercizi
commerciali:
con una norma del decreto
legge si prevede che la
vendita è consentita
durante l’orario di
apertura dell’esercizio
commerciale, in una parte
della sua superficie ben
definita e distinta dagli
altri reparti, con
l’assistenza di uno o più
farmacisti laureati ed
iscritti al relativo ordine.
Sono, comunque, vietati i
concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto
costo aventi ad oggetto
farmaci.
EFFETTI:
- IL CONSUMATORE POTRÀ
ACQUISTARE I FARMACI DA
BANCO AGEVOLMENTE PRESSO
DRUGSTORE E SUPERMERCATI
- MAGGIORI SBOCCHI
OCCUPAZIONALI PER I
FARMACISTI LAUREATI E
ISCRITTI ALL’ORDINE MA
DISOCCUPATI
2)libertà di sconto sui
farmaci:
con una norma del decreto
legge si prevede che lo
sconto sul prezzo indicato
dal produttore o dal
distributore sulla
confezione di ogni farmaco
può essere liberamente
determinato da ciascun
distributore al dettaglio,
purché sia esposto in modo
leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato
a tutti gli acquirenti.
Viene abolito così il tetto
massimo di sconto del 20%
introdotto dal precedente
governo. N.B.: i farmaci da
banco rappresentano il 10%
di tutti i medicinali
venduti.
EFFETTI:
- PIU’ CONCORRENZA E
CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI
PREZZI
3) scompare l’obbligo per
i grossisti di farmaci di
detenere almeno il 90% delle
specialità in commercio
(per i medicinali non
ammessi al rimborso da parte
del Ssn): con una norma del
decreto legge si prevede, al
contempo, la possibilità
del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso un
altro grossista.
EFFETTI:
- SI ELIMINANO LE RIGIDITÀ
DI MERCATO EVITANDO COSÌ
L’ACCUMULO DI SCORTE CHE
OSTACOLEREBBERO UNA POLITICA
COMMERCIALE CONCORRENZIALE
IN GRADO DI CONTENERE I
PREZZI
4) il farmacista può essere
titolare di più farmacie,
associarsi per gestire più
esercizi e non e’ più
tenuto a rispettare il
confine territoriale
provinciale per lo
svolgimento della propria
attività. Viene, infine,
eliminata l’incompatibilità
tra l’attività
all’ingrosso e attività
al dettaglio.
N:B.: La Ue ha deferito
l’Italia alla Corte di
Giustizia a causa delle
restrizioni su acquisizione
e possesso di farmacie.
All’Italia viene
contestato il divieto
sull’acquisizione di
farmacie da parte di società
attive nella distribuzione
all’ingrosso, nonché le
regole sul possesso di
farmacie riservate ai soli
farmacisti.
EFFETTI:
- RAZIONALIZZAZIONE DEL
MERCATO (ED ECONOMIE DI
SCALA) A VANTAGGIO DEGLI
UTENTI IN TERMINI DI
RIDUZIONE DEI PREZZI
5) SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO
EREDITARIO:
con una norma del decreto
legge viene abrogata la
previsione legislativa che
consente all’erede di un
farmacista di continuare per
molti anni ad essere
titolari della farmacia di
famiglia senza essere
laureato ed iscritto
all’albo.
9 10
PREZZI
MONITORAGGIO DEI PREZZI DEI
PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI AL
SERVIZIO DEL CITTADINO
- con una norma del decreto
legge, il Ministero dello
Sviluppo Economico, di
intesa con il dicastero
delle Politiche Agricole,
mette a disposizione di
Regioni e Comuni programmi
di rilevazione dei prezzi
dei prodotti agro-alimentari
al fine di rendere pubbliche
le variazioni di prezzo.
EFFETTI:
- PIÙ TRASPARENZA CHE
SIGNIFICA PIÙ
CONSAPEVOLEZZA
- MAGGIORE POSSIBILITÀ DI
SCELTA
- LOTTA ALLA SPECULAZIONE
PANE:
NIENTE PIU’ LIMITI ALLA
PRODUZIONE DI PANE E AL
NUMERO DI PANIFICI
con un norma del decreto
legge viene abrogata la
legge del 1956 che poneva un
limite quantitativo alla
produzione di pane e al
numero dei panifici nei
singoli comuni e prevedeva,
inoltre, un regime
autorizzatorio in capo alle
Camere di Commercio.
L’unico settore produttivo
che ancora presentava
barriere all’entrata sarà
completamente liberalizzato.
Da adesso in poi per aprire
un panificio basterà
presentare una dichiarazione
di inizio attività (Dia) al
Comune con l’attestazione
del possesso dei requisiti
igienico-sanitari,
urbanistici e ambientali.
EFFETTI
- PIU’ CONCORRENZA
- PIU’ INVESTIMENTI E
OCCUPAZIONE
- PIU’ POSSIBILITA’ DI
SCELTA PER IL CONSUMATORE
CLASS
ACTION: DOPO LUNGHI ANNI DI
ATTESA ARRIVA ANCHE IN
ITALIA
Con un disegno di legge si
istituisce l’azione
collettiva a tutela dei
consumatori e degli utenti
in conformità con la
normativa comunitaria. In
particolare, si prevede che
le associazioni di
consumatori e utenti
riconosciute dal Ministro
dello Sviluppo Economico, le
associazioni di
professionisti e le camere
di commercio, industria,
artigianato e agricoltura
possono richiedere al
tribunale del luogo dove ha
la residenza o la sede il
convenuto la condanna al
risarcimento dei danni e la
restituzione di somme dovute
direttamente ai singoli
consumatori o utenti
interessati, in conseguenza
di atti illeciti commessi
nell’ambito di rapporti
giuridici relativi a
contratti di atti illeciti
extracontrattuali, di
pratiche commerciali
illecite o di comportamenti
anticoncorrenziali, sempre
che ledano i diritti di una
pluralità di consumatori o
di utenti.
Esempio: Se un milione di
persone riceve singolarmente
un danno che percepisce come
un’inaccettabile sopruso
-che è però di portata
economicamente modesta-
difficilmente decide di
sostenere singolarmente
spese e iniziative
necessarie per vincere la
partita legale. Se
l’azione, invece, è
collettiva, le cose
cambiano.
- La "class
action" costituisce un
mezzo indispensabile per
garantire una effettiva
protezione di situazioni e
di interessi comuni a
diverse categorie di
soggetti, concentrando, in
un unico contesto
processuale, l'accertamento
di illeciti, idonei a
provocare un danno diffuso
nella collettività.
- L'illegittimità e
l'illiceità delle condotte
lesive dell'integrità
patrimoniale dei consumatori
e degli utenti è accertata
attraverso un'iniziativa
processuale affidata ad enti
esponenziali della
categoria.
- L'azione mira ad ottenere
una pronuncia di
accertamento della lesione
della posizione giuridica
degli appartenenti ad una
determinata categoria. La
sentenza di accoglimento può
avere anche un ulteriore
contenuto, consistente nella
condanna generica del
responsabile al risarcimento
del danno, accompagnata,
eventualmente, dalla
definizione dei criteri di
liquidazione dei
risarcimenti spettanti ai
singoli consumatori o utenti
o dell’importo minimo da
liquidare.
- Sulla base della sentenza
di accoglimento dell'azione
collettiva o del verbale di
conciliazione, l'interessato
può ottenere la condanna al
pagamento della quota di
risarcimento correlata alla
effettiva lesione subita.
- Per assicurare una pronta
definizione di controversie
di così elevata rilevanza
sociale ed economica, il
giudizio è regolato dalle
disposizioni acceleratorie
previste per le controversie
societarie dal decreto
legislativo n. 5/2003.
- In ogni caso, ad ulteriore
tutela degli interessi
dell'intera categoria dei
danneggiati, la proposizione
dell'azione collettiva
produce l'effetto
interruttivo della
prescrizione dei crediti
riguardanti il risarcimento
del danno, anche nei
confronti dei singoli
consumatori o utenti.
COMMISSIONI
CONSULTIVE
1) SOPPRESSIONE DI
COMMISSIONI CHE ALLUNGANO
TEMPI BUROCRATICI
2) CHI GIUDICA NON PUO’
ESSERE PARTE IN CAUSA
1) Molte commissioni
consultive intervengono in
procedimenti amministrativi
appesantendo il loro iter.
Ne fanno parte, inoltre,
rappresentanti di categoria
che possono condizionarne il
giudizio. Per questa ragione
con una norma del decreto
legge si prevede la
soppressione delle
commissioni provinciali e
comunali per il rilascio
della licenza di pubblico
esercizio; delle commissioni
presso le Camere di
Commercio per l’iscrizione
al ruolo degli agenti
immobiliari e la rispettiva
commissione ministeriale di
secondo grado per l’esame
di ricorsi; della
commissione camerale per
l’iscrizione al ruolo
degli agenti di commercio e
la rispettiva commissione
ministeriale per l’esame
dei ricorsi.
Esempio: Il comune non dovrà
più attendere il parere
della commissione ad hoc per
dare il proprio via libera o
il proprio diniego per
rilasciare la licenza per
aprire bar o ristoranti.
2) Vengono poi esclusi dalla
composizione della
commissione d’esame che
deve valutare l’idoneità
dei mediatori immobiliari,
quelli ancora in attività.
N:B: Le Commissioni a cui si
fa riferimento sono quelle
relative ai pubblici
esercizi (bar e ristoranti)
operanti nelle Regioni che
non hanno ancora esercitato
la propria competenza
esclusiva in materia.
EFFETTI:
- TRASPARENZA E SNELLIMENTO
DEL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
- RIDUZIONE DEI COSTI
AMMINISTRATIVI
PASSAGGI
DI PROPRIETA’
SCOMPARE L’OBBLIGO DI
INTERVENTO DEL NOTAIO PER I
PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI
BENI MOBILI REGISTRATI
(AUTO, MOTORINI, BARCHE ECC.)
Con una norma del decreto
legge si prevede che
l’autenticazione degli
atti e delle dichiarazioni
aventi ad oggetto
l’alienazione di beni
mobili registrati e rimorchi
o la costituzione di diritti
di garanzia sui medesimi può
essere richiesta anche ad un
qualsiasi Comune ed ai
titolari degli Sportelli
telematici
dell’automobilista che
sono tenuti a rilasciarla,
gratuitamente salvo i
previsti diritti di
segreteria, nella stessa
data della richiesta, salvo
motivato diniego.
EFFETTI:
- RIDUZIONE DEI COSTI
- SNELLIMENTO DELLE
PROCEDURE
CONTI
CORRENTI:
TUTELA DEI CORRENTISTI E
DELLA LORO LIBERTA’ DI
SCELTA
Con una norma del decreto
legge si prevede che
qualunque modifica
unilaterale delle condizioni
contrattuali deve essere
comunicata espressamente al
cliente per iscritto,
secondo modalità
immediatamente
comprensibili, con preavviso
minimo di trenta giorni.
Viene così eliminata che
l’aumento delle spese di
conto corrente produceva
effetti 15 giorni dopo la
pubblicazione in Gazzetta
ufficiale.
-Entro sessanta giorni dal
ricevimento dalla
comunicazione scritta, il
cliente ha diritto di
recedere senza penalità e
senza spese di chiusura e di
ottenere, in sede di
liquidazione del rapporto,
l’applicazione delle
condizioni precedentemente
praticate.
- Le variazioni contrattuali
per le quali non siano state
osservate le prescrizioni
del presente articolo sono
inefficaci, se
pregiudizievoli per il
consumatore.
- Le variazioni dipendenti
da modifiche del tasso di
riferimento devono operare
sia sui tassi debitori sia
su quelli creditori.
EFFETTI:
- AUMENTA LA TRASPARENZA
- CRESCE LA LIBERTA DEL
CORRENTISTA
- STIMOLA LA CONCORRENZA TRA
LE BANCHE
TAXI:
SPARISCE IL DIVIETO DI
CUMULO DELLE LICENZE.SI VA
VERSO UNA MAGGIORE OFFERTA
AI CITTADINI
1) Con una norma del decreto
legge si prevede che, fatta
salva la possibilità di
conferire nuove licenze
secondo la vigente
programmazione numerica, i
Comuni possono bandire
pubblici concorsi e concorsi
riservati a chi è già
titolare di licenza taxi (in
deroga alle attuali
disposizioni) per
l’assegnazione a titolo
oneroso di licenze eccedenti
la vigente programmazione
numerica. Nei casi in cui i
comuni esercitino tale
facoltà, i soggetti
assegnatari delle nuove
licenze non le possono
cedere separatamente dalla
licenza originaria e devono
avvalersi, sotto la propria
responsabilità, di
conducenti il cui contratto
di lavoro subordinato deve
essere trasmesso
all’amministrazione
vigilante entro le ore 24
del giorno precedente il
servizio.
I proventi derivanti
dall’assegnazione a titolo
oneroso delle nuove licenze
sono ripartiti tra i
titolari di licenza taxi del
medesimo comune che
mantengono una sola licenza.
2) i comuni possono altresì
rilasciare titoli
autorizzatori temporanei,
non cedibili, per
fronteggiare eventi
straordinari.
EFFETTI:
- MAGGIORE OFFERTA
- IMPULSO ALL’OCCUPAZIONE
- PIU’ SERVIZI PER IL
TURISMO
TRASPORTO LOCALE
- UN SERVIZIO PUBBLICO
PIU’ EFFICIENTE PER IL
CITTADINO E UNA
- CIRCOLAZIONE PIU’ SICURA
- Con una norma del decreto
legge si stabilisce che,
fermi restando i principi di
universalità, accessibilità
ed adeguatezza dei servizi
pubblici di trasporto locale
ed al fine di assicurare un
assetto maggiormente
concorrenziale delle
connesse attività
economiche e di favorire il
pieno esercizio del diritto
dei cittadini alla mobilità,
i Comuni possono prevedere
linee aggiuntive di
trasporto pubblico di
passeggeri (in ambito
comunale e intercomunale)
che possano essere svolte in
tutto il territorio o in
tratte e per tempi
predeterminati, anche dai
soggetti privati in possesso
dei necessari requisiti
tecnico-professionali e
morali. Per i nuovi soggetti
resta esclusa ogni forma di
sussidio pubblico. I comuni
sede di scali ferroviari,
portuali e aeroportuali sono
comunque tenuti a consentire
l’accesso allo scalo da
parte degli operatori
autorizzati da comuni del
bacino servito.
- a tutela del diritto alla
salute, alla salubrità
ambientale ed alla sicurezza
degli utenti della strada e
dell’interesse pubblico ad
una adeguata mobilità
urbana, le Regioni e gli
Enti locali potranno
disciplinare l’accesso, il
transito e la fermata di
ciascuna categoria di
veicolo nelle diverse aree
dei centri abitati, anche in
relazione alle specifiche
modalità di utilizzo, in
particolari contesti urbani
e di traffico, prevedendo,
ad esempio, le modalità e
gli eventuali divieti per la
sosta ed anche per la
fermata, in particolare dei
veicoli di maggiori
dimensioni, per la
circolazione dei veicoli
maggiormente inquinanti o più
ingombranti (o più onerosi
per la sede stradale) in
determinate aree centrali,
nonché per l’accesso dei
veicoli, in particolari
condizioni di traffico o di
inquinamento, anche in
relazione all’impatto
sull’inquinamento e sul
traffico ed al numero di
persone trasportate da
ciascun veicolo.
- Viene, altresì, previsto
che gli enti locali possano
istituire zone di divieto di
fermata, anche limitato a
fasce orarie, al fine di
arginare i pericoli e gli
intralci alla circolazione
derivanti dalle frequenti
fermate, anche in doppia o
tripla fila, che spesso
caratterizzano le aree
centrali e periferiche delle
città, anche utilizzando
mezzi di rilevazione
fotografici e telematici.
EFFETTI:
- AUMENTA LA QUALITA’ DEL
SERVIZIO OFFERTO
-
- CRESCE IL NUMERO DI UTENTI
- MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE
- MIGLIORI CONDIZIONI DEL
TRAFFICO
CONCORRENZA
E COMMERCIO:
- OFFERTE PROMOZIONALI
VALIDE PER TUTTO IL PAESE
- NIENTE OBBLIGO DI
RISPETTARE DISTANZE MINIME
TRA ESERCIZI
- STOP A REQUISITI
PROFESSIONALI PER APRIRE
NEGOZI CON ECCEZIONE PER BAR
E RISTORANTI ED ESERCIZI
ALIMENTARI
- LIBERTA’DI ASSORTIMENTO
MERCEOLOGICO
con una norma del decreto
legge si individuano i
principi fondamentali
dell’ordinamento nazionale
relativi al diritto di
svolgere sul territorio
italiano le attività
economiche di distribuzione
commerciale, comprese la
somministrazione di alimenti
e bevande. Questi principi
fondamentali sono fissati
per garantire la libertà di
concorrenza secondo
condizioni di pari
opportunità ed il corretto
ed uniforme funzionamento
del mercato.
A questo scopo, per
garantire l’uniformità
delle condizioni soggettive
di natura professionale di
accesso all’esercizio su
tutto il territorio
nazionale,
1) si eliminano i requisiti
professionali eventualmente
previsti da leggi regionali
per l’apertura di esercizi
commerciali operanti in
settori diversi da quello
alimentare.
2) si sopprime il parametro
della distanza minima tra un
esercizio ed un altro (norma
ritenuta dalla dottrina
fortemente restrittiva della
concorrenza) ai fini della
concessione
dell’autorizzazione
all’apertura di una
determinata attività
commerciale;
3) scompare ogni forma di
limitazione, fissata per
legge o per via
amministrativa, alla libera
scelta dell’imprenditore
di determinare
l’assortimento
merceologico del proprio
esercizio commerciale,
ritenuto più idoneo a
soddisfare le esigenze dei
consumatori;
4) si eliminano i meccanismi
di programmazione degli
insediamenti commerciali
fondati sul rispetto di
predeterminati limiti
antitrust operanti a livello
infraregionale, anche per
tener conto della specifica
segnalazione
dell’Antitrust riguardo
alla
19 20
regolamentazione adottata in
materia di commercio dalla
Regione Siciliana. La
regione Sicilia, infatti, ha
stabilito che grandi catene
di distribuzione non possono
superare una certa quota di
mercato.
5) si cancellano i divieti
generali, parziali o di
limitazioni di ordine
temporale per
l’effettuazione di vendite
promozionali scontate
all’interno dei singoli
esercizi commerciali, fatta
eccezione delle tradizionali
vendite di fine stagione e
delle vendite sottocosto.
20 21
RIFORMA
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
una legge delega fissa i
criteri della riforma
1) IL PRINCIPIO GENERALE PER
L’AFFIDAMENTO SARÀ QUELLO
DELLA GARA PUBBLICA
2) AUMENTA LA TUTELA DEGLI
UTENTI
1) mediante procedure
competitive ad evidenza
pubblica si sceglie il
soggetto per l’affidamento
delle nuove gestioni ed il
rinnovo di quelle in essere
dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica, ad
eccezione del servizio
idrico, nel rispetto della
disciplina dell’Unione
europea in materia di
appalti pubblici.
- l’affidamento diretto a
società miste partecipate
dall’ente locale resta
consentito, eccezionalmente,
laddove il ricorso a tali
soluzioni sia motivatamente
imposto da particolari
situazioni di mercato
secondo una analisi di
mercato sottoposta al vaglio
delle Autorità di
regolazione.
- l’eccezionale ricorso
diretto a società a
partecipazione mista viene
accompagnato da precise
garanzie circa la stretta
inerenza delle modalità di
selezione e di
partecipazione dei soci
pubblici e privati agli
specifici servizi pubblici
locali oggetto
dell’affidamento, ferma
restando la scelta dei soci
privati mediante procedure
competitive. Dovranno,
inoltre, essere previste
norme e clausole volte ad
assicurare un efficace
controllo pubblico della
gestione del servizio e ad
evitare possibili situazioni
di conflitto di interessi.
- non potranno acquisire la
gestione di servizi diversi
o in ambiti territoriali
diversi da quelli di
appartenenza, le aziende
municipalizzate che operano
con affidamento diretto e le
imprese partecipate da enti
locali che usufruiscano di
sussidi pubblici diretti o
indiretti, salvo che si
tratti del ristoro degli
oneri di servizio relativi
ad affidamenti effettuati
mediante gara, sempre che
l’impresa disponga di un
sistema certificato di
separazione contabile e
gestionale.
- la nuova disciplina
riguarderà in via generale
l’affidamento dei servizi
pubblici locali e ad essa
saranno armonizzate le norme
dei singoli settori
(rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas).
- Per quanto riguarda la
disciplina transitoria si
prevede che gli affidamenti
diretti in essere devono
cessare alla scadenza
naturale, con esclusione di
ogni proroga o rinnovo. In
ogni caso chi oggi detiene
l’affidamento diretto potrà
concorrere all’affidamento
dei servizi a gara ad
evidenza pubblica, purché
la gara avvenga entro il
2011.
2) ogni gestore deve
adottare e pubblicizzare
tempestivamente (pena la
revoca dell’affidamento)
una carta dei servizi
all’utenza concordata con
le associazioni dei
consumatori e delle imprese
interessate, che indichi
anche le modalità
d’accesso alle
informazioni garantite, le
modalità per porre reclamo,
le modalità per adire le
vie conciliative e
giudiziarie, nonché i
livelli minimi garantiti per
ciascun servizio e le
modalità di ristoro
dell’utenza, in forma
specifica o mediante
restituzione totale o
parziale del corrispettivo
versato, in caso di
inottemperanza.
- il permanere
dell’affidamento del
servizio sarà quindi
condizionato all’adozione
ed al rispetto della carta,
nonché al positivo
riscontro degli utenti, che
dovrà risultare
dall’esame dei reclami e
dall’effettuazione di
sondaggi di mercato,
connotati da garanzie di
obbiettività, sotto la
vigilanza dell’ente
locale.
EFFETTI:
- PIU’ CONCORRENZA
- MIGLIORE QUALITA’ ED
EFFICIENZA NEI SERVIZI
PUBBLICI
- COSTI PIU’ BASSI DEI
SERVIZI CON CONSEGUENTE
RIDUZIONE DELLE TARIFFE E/O
DEI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE
- SI RAFFORZA IL POTERE
CONTRATTUALE DELL’UTENTE
ANTITRUST
- INTERVENTO PIU’ INCISIVO
PER L’AUTORITA’ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO
con una norma del decreto
legge viene rafforzato il
ruolo e il raggio d’azione
dell’Antitrust
introducendo nuove norme
alla sua legge istitutiva (L.287
del ‘90) in linea con il
nuovo regolamento
comunitario della
concorrenza. Il
rafforzamento viene
perseguito attraverso 3
azioni previste da norme del
decreto legge: misure
cautelari; impegno
dell’impresa a rimuovere
prima della condanna
l’infrazione; riduzione
della sanzione in caso di
collaborazione.
a) misure cautelari: si
prevede che nei casi di
urgenza dovuta al rischio di
un danno grave e
irreparabile per la
concorrenza, l’Antitrust
possa adottare misure
applicabili per un
determinato periodo ed
eventualmente rinnovabili.
In caso di inadempimento da
parte dell’impresa,
l’Autorità può
infliggere sanzioni
amministrative e pecuniarie
fino al 3% del fatturato.
b) in caso di impegno da
parte dell’impresa a
rimuovere comportamenti
anticoncorrenziali,
l’Autorità, senza
accertare l’illecito, può
far cessare l’infrazione,
rendendo obbligatori gli
impegni assunti
dall’impresa. In caso, però,
di mancato rispetto di tali
impegni, l’Antitrust può
erogare una sanzione fino al
10% del fatturato e riaprire
d’ufficio il procedimento
se si modifica la situazione
di fatto rispetto ad un
elemento su cui si fonda la
decisione; se le imprese
interessate contravvengono
agli impegni assunti ed,
infine, se la decisione si
fonda su informazioni
trasmesse dalle parti che
sono incomplete, inesatte o
fuorvianti.
c) L’Autorità definisce i
casi in cui le imprese che
collaborano
nell’accertamento di
infrazioni alle regole di
concorrenza possano
beneficiare di uno sconto
sulla sanzione
amministrativa e pecuniaria.
La sanzione comunque non può
essere ridotta in misura non
superiore alla metà.
EFFETTI:
- I COMPORTAMENTI DEGLI
ATTORI SUL MERCATO
DIVENTERANNO PIÙ
CONCORRENZIALI E L’AUTORITA’
POTRÀ AGIRE CON MAGGIORE
TEMPESTIVITÀ
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