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Aggiornato il 30 giugno 2006 h. 22.27

MANOVRA BIS E DECRETO PRO CONSUMATORI: IL GOVERNO DA IL VIA ALLE LIBERALIZZAZIONI
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, i disegni di legge relativi all’assestamento del bilancio dello Stato per l’esercizio in corso e al rendiconto dell’esercizio 2005.

Il primo provvedimento è inteso ad aggiornare le previsioni di bilancio dello Stato per il 2006 sulla base dell’andamento della gestione fin’ora verificatasi; la rigorosa revisione degli stanziamenti di bilancio ha condotto a un provvedimento che modifica il saldo netto da finanziare in termini di competenza, al netto delle regolazioni contabili, dalle iniziali previsioni di 36.664 milioni di euro a previsioni assestate di 38.048 milioni di euro, scontando entrate finali per 396.521 milioni di euro e spese finali per 434.569 milioni di euro, tenuto conto degli oneri inderogabili che riguardano soprattutto la finanza regionale e locale.

In termini di indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, parametro valido ai fini del rispetto degli obiettivi concordati in sede europea, il provvedimento di assestamento non comporta alcun aggravio, nel rispetto della neutralità sostanziale del provvedimento.


Una parte del decreto legge contiene misure per ridurre il deficit di bilancio, per rilanciare lo sviluppo economico e per interventi di equità sociale:
· riduzione del deficit pari a mezzo punto di pil - con effetti nel 2006 e nel 2007 - ottenuta interamente con misure strutturali
· valore lordo della manovra: 4,2 miliardi nel 2006 e 7 miliardi nel 2007; la portata correttiva sull’anno in corso è limitata dalla necessità di trasferire risorse per quasi 3 miliardi di euro ad Anas e Ferrovie dello Stato per evitare la chiusura dei cantieri
· interventi sulle entrate: aumento gettito pari a 3,4 mld nel 2006, a 5,8 mld nel 2007; abrogazione del concordato fiscale
· interventi per lo sviluppo: 1,8 mld per Ferrovie dello Stato; 1 mld per Anas; 0,6 mld per Fondo politiche sociali destinato alle regioni; agevolazioni fiscali pari a oltre 1 mld per le attività di ricerca e l’ammortamento dei brevetti; istituzione di fondi per la famiglia, la gioventù e le pari opportunità.
· riduzione spesa pubblica: 0,9 mld nel 2006, 1,3 mld nel 2007
La manovra correttiva approvata oggi dal Consiglio dei Ministri produrrà - coerentemente all’obiettivo di riportare il rapporto deficit-pil sotto il 3% - una riduzione strutturale dell’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, complessivamente pari a mezzo punto percentuale di pil, così ripartito: 1,1 mld quest’anno, 6,7 miliardi nel 2007.
1. Entrate. Gli interventi sulle entrate si stima innalzeranno il gettito netto di cassa di un importo pari a oltre 3,4 miliardi nell’anno corrente e a oltre 5,8 miliardi nel 2007.
1.1. Le maggiori entrate essenzialmente deriveranno da:
- misure di contrasto all’erosione delle basi imponibili IVA in vari comparti (prevalentemente sugli immobili) con effetti stimati in circa 1,2 miliardi nel 2006;
- rafforzamento delle attività di accertamento su dichiarazioni “non congrue” relative agli studi di settore (400 milioni)
- una più stringente normativa sulle società non operative e dall’eliminazioni di alcune agevolazioni, in particolare per le stock options e per gli immobili ad uso esclusivamente commerciale di proprietà di Enti e organizzazioni no-profit. Le maggiori entrate lorde saranno in parte compensate da un trattamento maggiormente favorevole dell’ammortamento dei brevetti industriali e dalle spese per le attività di ricerca. L’effetto complessivo è stimato in oltre 6 miliardi nel 2007.

Insieme alla manovrina e stato approvato anche un decreto legge che allo stesso tempo è una rivoluzione per i consumatori ed un cambiamento radicale del sistema produttivo.

Ecco cosa cambia in sintesi (tratto dal testo sintesi del decreto): 

LIBERE PROFESSIONI

1) per i servizi professionali arrivano parcelle ‘negoziabili’ tra le parti e legate al risultato della prestazione:
con una norma del decreto legge si abrogano le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime e il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.


EFFETTI SECONDO IL GOVERNO:
- RIDUZIONE DELLE PARCELLE
- MAGGIORE EFFICIENZA NELLE PRESTAZIONI OFFERTE.


2) i liberi professionisti possono far conoscere agli utenti i servizi offerti attraverso la pubblicità. ora anche sulle riviste informative di pubblica utilità si può ‘selezionare’ il professionista più adatto e conveniente alle proprie esigenze:
con una norma del decreto legge si abroga il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.
EFFETTI:
- L’UTENTE AVRÀ MAGGIORI INFORMAZIONI A SUA DISPOSIZIONE E QUINDI PIÙ POSSIBILITÀ DI COMPARAZIONE E DI SCELTA
- IL CONSUMATORE AVRÀ ANCHE PIÙ CAPACITÀ CONTRATTUALE
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3) l’utente potrà rivolgersi a societa’ multidisciplinari (formate da architetti, avvocati, notai, commercialisti ecc…):
con una norma del decreto legge si abroga il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;
EFFETTI:
- SI APRE LA POSSIBILITÀ DI CREARE STUDI ITALIANI PIÙ COMPETITIVI A LIVELLO INTERNAZIONALE
- AUMENTA L’OFFERTA DEI SERVIZI INTEGRATI A BENEFICIO DELL’UTENTE
N.B: Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l’esercizio delle professioni reso nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Le norme deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni cui si fa riferimento devono essere tempestivamente adeguate entro il 1° gennaio 2007. In mancanza di tale adeguatamente, a decorrere dalla predetta data, sono in ogni caso nulle per violazione di norma imperativa di legge.

RC AUTO
- NASCE L’AGENTE PLURIMANDATARIO
- VIENE ISTITUITO L’INDENNIZZO DIRETTO
- TARIFFE ASSICURATIVE PIU’ TRASPARENTI
1) clausole anticoncorrenziali: sono nulli gli accordi tra compagnie di assicurazioni ed agenti per la vendita in esclusiva delle polizze Rc auto. Si tratta di accordi ritenuti restrittivi della concorrenza ai danni degli interessi dei consumatori. in altre parole l’agente monomandatario diventa un agente plurimandatario in grado di offrire ai propri clienti un maggiore assortimento di polizze e di orientarli verso quelle più adeguate al proprio profilo:
con una norma del decreto legge si prevede che d’ora in avanti i rapporti di agenzia non potranno essere basati sull’obbligo a vendere polizze di una sola compagnia e non potranno prevedere la fissazione di prezzi minimi praticabili ai consumatori. In sostanza l’agente plurimandatario non solo potrà vendere all’automobilista una polizza di qualunque compagnia di assicurazioni di cui è mandatario, ma potrà anche liberamente praticare lo sconto ai propri clienti. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve sino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
EFFETTI DELLE CLUASOLE ANTICONCORRRENZIALI:
- AUMENTO DELLA POSSIBILITA’ DI SCELTA E DI COMPARAZIONE DA PARTE DEL CONSUMATORE
- PIU’ CONCORRENZA
- RIDUZIONE DEI PREZZI DELLE POLIZZE

2) Regolamento che disciplina l’indennizzo diretto: con un DPR che tiene conto dei pareri del Consiglio di Stato e dell’Antitrust, a partire dal 1° gennaio 2007 ci sarà un nuovo tipo di risarcimento del danno. L’automobilista danneggiato non dovrà più rivolgersi all’assicurazione del danneggiante, ma alla propria impresa che provvederà a liquidarlo con tempestività, avendo, a sua volta, il diritto di rivalersi nei confronti dell’impresa del danneggiante.
Nel dettaglio, l’indennizzo diretto scatta in caso di incidente sul territorio italiano tra 2 autoveicoli e prevede il risarcimento dei danni a cose e a persone. In questo ultimo caso il risarcimento ha luogo solo se si tratta di danni di lieve entità (fino a 9 punti di invalidità).
EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO PER L’ASSICURATO:
- PIU’ TUTELE LEGATE AL RAPPORTO FIDUCIARIO E MAGGIORE CELERITA’: l’automobilista, infatti, si rapporterà direttamente con la propria agenzia di assicurazione che gli fornirà tutta l’assistenza tecnica e informativa di cui ha bisogno.
- LIQUIDAZIONE IMMEDIATA DEL DANNO ALL’ASSICURATO: si accorciano drasticamente i tempi di attesa per il risarcimento del danno, perché l’automobilista non dovrà più attendere che vi provveda l’agenzia di assicurazione del danneggiante, ma sarà la sua stessa agenzia (che con lui ha un rapporto di fiducia) a liquidarlo tempestivamente.
- DIMINUZIONE DEL COSTO DEI PREMI RC AUTO NEL LUNGO PERIODO: il rapporto diretto con il proprio assicuratore, oltre a consentire una verifica immediata del servizio offerto, rafforzerà il rapporto fiduciario che deve essere alla base di un contratto assicurativo e tenderà a frenare comportamenti non virtuosi che spesso sono alla base di contenziosi "artificiosi" con conseguente lievitazione dei premi.
- ELIMINAZIONE DEL COSTO LEGATO AL PAGAMENTO DEI CONSULENTI PROFESSIOANALI IN DETERMINATE CIRCOSTANZE: l’automobilista non dovrà più pagare consulenti professionali e periti nel caso in cui dia il proprio consenso all’offerta di risarcimento del danno avanzata da parte della propria agenzia di assicurazione.
- NUOVE POSSIBILITA’ DI SCONTI: al momento della stipula del contratto, l’assicurato può aderire volontariamente al meccanismo del risarcimento diretto beneficiando così di uno sconto sul premio, che deve essere indicato espressamente nel contratto.
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EFFETTI INDENNIZZO DIRETTO PER LE ASSICURAZIONI:
- PIU’ TRASPARENZA E QUINDI MENO FRODI E MENO COSTI: la relazione diretta con il proprio assicurato consolida il rapporto fiduciario e la tendenza ad una maggiore correttezza. Il nuovo Regolamento stabilisce, inoltre, che compete alle società di assicurazioni chiedere i rimborsi, per il danno liquidato al proprio assicurato, alla società del soggetto che ha provocato il danno.
3) PIU’ TRASPARENZA PER LE TARIFFE ASSICURATIVE: con un decreto legislativo si prevede che l’Isvap debba trasmettere in formato elettronico ogni mese al Ministero dello Sviluppo Economico dati, informazioni e notizie relativi alle tariffe dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, compreso il sistema tariffario completo in tutte le sue estensioni. A questo scopo viene confermato presso il Ministero un comitato di esperti con il compito di monitorare l'andamento degli incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione operanti in Italia, fermo restando che ai predetti esperti non può essere attribuita alcuna indennità o emolumento comunque denominato. E’ possibile per ogni utente consultare on line il sistema tariffario sul sito internet del Ministero. Per consentire un'adeguata informazione agli utenti sui premi, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU), attua programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi.
EFFETTI DELLA MAGGIORE TRASPARENZA :
- I CONSUMATORI AVRANNO LA POSSIBILITÀ DI OTTENERE AGEVOLMENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERO SISTEMA DELLE TARIFFE RC AUTO E FARE I RELATIVI CONFRONTI IN FUNZIONE DI UNA SCELTA PIÙ CONSAPEVOLE.
 

FARMACI


- VENDITA DEI FARMACI DA BANCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
- LIBERTA’ DI SCONTO
- FARMACISTA TITOLARE DI PIU’ FARMACIE
- OLTRE IL PRINCIPIO EREDITARIO
1) i farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali:
con una norma del decreto legge si prevede che la vendita è consentita durante l’orario di apertura dell’esercizio commerciale, in una parte della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l’assistenza di uno o più farmacisti laureati ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
EFFETTI:
- IL CONSUMATORE POTRÀ ACQUISTARE I FARMACI DA BANCO AGEVOLMENTE PRESSO DRUGSTORE E SUPERMERCATI
- MAGGIORI SBOCCHI OCCUPAZIONALI PER I FARMACISTI LAUREATI E ISCRITTI ALL’ORDINE MA DISOCCUPATI
2)libertà di sconto sui farmaci:
con una norma del decreto legge si prevede che lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco può essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, purché sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Viene abolito così il tetto massimo di sconto del 20% introdotto dal precedente governo. N.B.: i farmaci da banco rappresentano il 10% di tutti i medicinali venduti.
EFFETTI:
- PIU’ CONCORRENZA E CONSEGUENTE RIDUZIONE DEI PREZZI

3) scompare l’obbligo per i grossisti di farmaci di detenere almeno il 90% delle specialità in commercio (per i medicinali non ammessi al rimborso da parte del Ssn): con una norma del decreto legge si prevede, al contempo, la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso un altro grossista.
EFFETTI:
- SI ELIMINANO LE RIGIDITÀ DI MERCATO EVITANDO COSÌ L’ACCUMULO DI SCORTE CHE OSTACOLEREBBERO UNA POLITICA COMMERCIALE CONCORRENZIALE IN GRADO DI CONTENERE I PREZZI
4) il farmacista può essere titolare di più farmacie, associarsi per gestire più esercizi e non e’ più tenuto a rispettare il confine territoriale provinciale per lo svolgimento della propria attività. Viene, infine, eliminata l’incompatibilità tra l’attività all’ingrosso e attività al dettaglio.
N:B.: La Ue ha deferito l’Italia alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni su acquisizione e possesso di farmacie. All’Italia viene contestato il divieto sull’acquisizione di farmacie da parte di società attive nella distribuzione all’ingrosso, nonché le regole sul possesso di farmacie riservate ai soli farmacisti.
EFFETTI:
- RAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO (ED ECONOMIE DI SCALA) A VANTAGGIO DEGLI UTENTI IN TERMINI DI RIDUZIONE DEI PREZZI
5) SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO EREDITARIO:
con una norma del decreto legge viene abrogata la previsione legislativa che consente all’erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all’albo.
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PREZZI
MONITORAGGIO DEI PREZZI DEI PRODOTTI AGRO-ALIMENTARI AL SERVIZIO DEL CITTADINO
- con una norma del decreto legge, il Ministero dello Sviluppo Economico, di intesa con il dicastero delle Politiche Agricole, mette a disposizione di Regioni e Comuni programmi di rilevazione dei prezzi dei prodotti agro-alimentari al fine di rendere pubbliche le variazioni di prezzo.
EFFETTI:
- PIÙ TRASPARENZA CHE SIGNIFICA PIÙ CONSAPEVOLEZZA
- MAGGIORE POSSIBILITÀ DI SCELTA
- LOTTA ALLA SPECULAZIONE

PANE: NIENTE PIU’ LIMITI ALLA PRODUZIONE DI PANE E AL NUMERO DI PANIFICI
con un norma del decreto legge viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli comuni e prevedeva, inoltre, un regime autorizzatorio in capo alle Camere di Commercio. L’unico settore produttivo che ancora presentava barriere all’entrata sarà completamente liberalizzato. Da adesso in poi per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l’attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.
EFFETTI
- PIU’ CONCORRENZA
- PIU’ INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE
- PIU’ POSSIBILITA’ DI SCELTA PER IL CONSUMATORE

 
CLASS ACTION: DOPO LUNGHI ANNI DI ATTESA ARRIVA ANCHE IN ITALIA


Con un disegno di legge si istituisce l’azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti in conformità con la normativa comunitaria. In particolare, si prevede che le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
Esempio: Se un milione di persone riceve singolarmente un danno che percepisce come un’inaccettabile sopruso -che è però di portata economicamente modesta- difficilmente decide di sostenere singolarmente spese e iniziative necessarie per vincere la partita legale. Se l’azione, invece, è collettiva, le cose cambiano.
- La "class action" costituisce un mezzo indispensabile per garantire una effettiva protezione di situazioni e di interessi comuni a diverse categorie di soggetti, concentrando, in un unico contesto processuale, l'accertamento di illeciti, idonei a provocare un danno diffuso nella collettività.
- L'illegittimità e l'illiceità delle condotte lesive dell'integrità patrimoniale dei consumatori e degli utenti è accertata attraverso un'iniziativa processuale affidata ad enti esponenziali della categoria.
- L'azione mira ad ottenere una pronuncia di accertamento della lesione della posizione giuridica degli appartenenti ad una determinata categoria. La sentenza di accoglimento può avere anche un ulteriore contenuto, consistente nella condanna generica del responsabile al risarcimento del danno, accompagnata, eventualmente, dalla definizione dei criteri di liquidazione dei risarcimenti spettanti ai singoli consumatori o utenti o dell’importo minimo da liquidare.
- Sulla base della sentenza di accoglimento dell'azione collettiva o del verbale di conciliazione, l'interessato può ottenere la condanna al pagamento della quota di risarcimento correlata alla effettiva lesione subita.
- Per assicurare una pronta definizione di controversie di così elevata rilevanza sociale ed economica, il giudizio è regolato dalle disposizioni acceleratorie previste per le controversie societarie dal decreto legislativo n. 5/2003.
- In ogni caso, ad ulteriore tutela degli interessi dell'intera categoria dei danneggiati, la proposizione dell'azione collettiva produce l'effetto interruttivo della prescrizione dei crediti riguardanti il risarcimento del danno, anche nei confronti dei singoli consumatori o utenti.

 
COMMISSIONI CONSULTIVE
1) SOPPRESSIONE DI COMMISSIONI CHE ALLUNGANO TEMPI BUROCRATICI
2) CHI GIUDICA NON PUO’ ESSERE PARTE IN CAUSA
1) Molte commissioni consultive intervengono in procedimenti amministrativi appesantendo il loro iter. Ne fanno parte, inoltre, rappresentanti di categoria che possono condizionarne il giudizio. Per questa ragione con una norma del decreto legge si prevede la soppressione delle commissioni provinciali e comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio; delle commissioni presso le Camere di Commercio per l’iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva commissione ministeriale di secondo grado per l’esame di ricorsi; della commissione camerale per l’iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l’esame dei ricorsi.
Esempio: Il comune non dovrà più attendere il parere della commissione ad hoc per dare il proprio via libera o il proprio diniego per rilasciare la licenza per aprire bar o ristoranti.
2) Vengono poi esclusi dalla composizione della commissione d’esame che deve valutare l’idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.
N:B: Le Commissioni a cui si fa riferimento sono quelle relative ai pubblici esercizi (bar e ristoranti) operanti nelle Regioni che non hanno ancora esercitato la propria competenza esclusiva in materia.
EFFETTI:
- TRASPARENZA E SNELLIMENTO DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
- RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI
 

PASSAGGI DI PROPRIETA’
SCOMPARE L’OBBLIGO DI INTERVENTO DEL NOTAIO PER I PASSAGGI DI PROPRIETA’ DI BENI MOBILI REGISTRATI (AUTO, MOTORINI, BARCHE ECC.)
Con una norma del decreto legge si prevede che l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi può essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell’automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente salvo i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego.
EFFETTI:
- RIDUZIONE DEI COSTI
- SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE
 
CONTI CORRENTI:
TUTELA DEI CORRENTISTI E DELLA LORO LIBERTA’ DI SCELTA

Con una norma del decreto legge si prevede che qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni. Viene così eliminata che l’aumento delle spese di conto corrente produceva effetti 15 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
-Entro sessanta giorni dal ricevimento dalla comunicazione scritta, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
- Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore.
- Le variazioni dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori sia su quelli creditori.
EFFETTI:
- AUMENTA LA TRASPARENZA
- CRESCE LA LIBERTA DEL CORRENTISTA
- STIMOLA LA CONCORRENZA TRA LE BANCHE
 
TAXI: SPARISCE IL DIVIETO DI CUMULO DELLE LICENZE.SI VA VERSO UNA MAGGIORE OFFERTA AI CITTADINI
1) Con una norma del decreto legge si prevede che, fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica, i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi (in deroga alle attuali disposizioni) per l’assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. Nei casi in cui i comuni esercitino tale facoltà, i soggetti assegnatari delle nuove licenze non le possono cedere separatamente dalla licenza originaria e devono avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all’amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.
I proventi derivanti dall’assegnazione a titolo oneroso delle nuove licenze sono ripartiti tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza.
2) i comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, non cedibili, per fronteggiare eventi straordinari.
EFFETTI:
- MAGGIORE OFFERTA
- IMPULSO ALL’OCCUPAZIONE
- PIU’ SERVIZI PER IL TURISMO
TRASPORTO LOCALE
- UN SERVIZIO PUBBLICO PIU’ EFFICIENTE PER IL CITTADINO E UNA
- CIRCOLAZIONE PIU’ SICURA
- Con una norma del decreto legge si stabilisce che, fermi restando i principi di universalità, accessibilità ed adeguatezza dei servizi pubblici di trasporto locale ed al fine di assicurare un assetto maggiormente concorrenziale delle connesse attività economiche e di favorire il pieno esercizio del diritto dei cittadini alla mobilità, i Comuni possono prevedere linee aggiuntive di trasporto pubblico di passeggeri (in ambito comunale e intercomunale) che possano essere svolte in tutto il territorio o in tratte e per tempi predeterminati, anche dai soggetti privati in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e morali. Per i nuovi soggetti resta esclusa ogni forma di sussidio pubblico. I comuni sede di scali ferroviari, portuali e aeroportuali sono comunque tenuti a consentire l’accesso allo scalo da parte degli operatori autorizzati da comuni del bacino servito.
- a tutela del diritto alla salute, alla salubrità ambientale ed alla sicurezza degli utenti della strada e dell’interesse pubblico ad una adeguata mobilità urbana, le Regioni e gli Enti locali potranno disciplinare l’accesso, il transito e la fermata di ciascuna categoria di veicolo nelle diverse aree dei centri abitati, anche in relazione alle specifiche modalità di utilizzo, in particolari contesti urbani e di traffico, prevedendo, ad esempio, le modalità e gli eventuali divieti per la sosta ed anche per la fermata, in particolare dei veicoli di maggiori dimensioni, per la circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti o più ingombranti (o più onerosi per la sede stradale) in determinate aree centrali, nonché per l’accesso dei veicoli, in particolari condizioni di traffico o di inquinamento, anche in relazione all’impatto sull’inquinamento e sul traffico ed al numero di persone trasportate da ciascun veicolo.
- Viene, altresì, previsto che gli enti locali possano istituire zone di divieto di fermata, anche limitato a fasce orarie, al fine di arginare i pericoli e gli intralci alla circolazione derivanti dalle frequenti fermate, anche in doppia o tripla fila, che spesso caratterizzano le aree centrali e periferiche delle città, anche utilizzando mezzi di rilevazione fotografici e telematici.
EFFETTI:
- AUMENTA LA QUALITA’ DEL SERVIZIO OFFERTO
-
- CRESCE IL NUMERO DI UTENTI
- MAGGIORE TUTELA AMBIENTALE
- MIGLIORI CONDIZIONI DEL TRAFFICO
 
CONCORRENZA E COMMERCIO:
- OFFERTE PROMOZIONALI VALIDE PER TUTTO IL PAESE
- NIENTE OBBLIGO DI RISPETTARE DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI
- STOP A REQUISITI PROFESSIONALI PER APRIRE NEGOZI CON ECCEZIONE PER BAR E RISTORANTI ED ESERCIZI ALIMENTARI
- LIBERTA’DI ASSORTIMENTO MERCEOLOGICO
con una norma del decreto legge si individuano i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale relativi al diritto di svolgere sul territorio italiano le attività economiche di distribuzione commerciale, comprese la somministrazione di alimenti e bevande. Questi principi fondamentali sono fissati per garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato.
A questo scopo, per garantire l’uniformità delle condizioni soggettive di natura professionale di accesso all’esercizio su tutto il territorio nazionale,
1) si eliminano i requisiti professionali eventualmente previsti da leggi regionali per l’apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.
2) si sopprime il parametro della distanza minima tra un esercizio ed un altro (norma ritenuta dalla dottrina fortemente restrittiva della concorrenza) ai fini della concessione dell’autorizzazione all’apertura di una determinata attività commerciale;
3) scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell’imprenditore di determinare l’assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori;
4) si eliminano i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell’Antitrust riguardo alla
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regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione Siciliana. La regione Sicilia, infatti, ha stabilito che grandi catene di distribuzione non possono superare una certa quota di mercato.
5) si cancellano i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l’effettuazione di vendite promozionali scontate all’interno dei singoli esercizi commerciali, fatta eccezione delle tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.
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RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
una legge delega fissa i criteri della riforma
1) IL PRINCIPIO GENERALE PER L’AFFIDAMENTO SARÀ QUELLO DELLA GARA PUBBLICA
2) AUMENTA LA TUTELA DEGLI UTENTI
1) mediante procedure competitive ad evidenza pubblica si sceglie il soggetto per l’affidamento delle nuove gestioni ed il rinnovo di quelle in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ad eccezione del servizio idrico, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di appalti pubblici.
- l’affidamento diretto a società miste partecipate dall’ente locale resta consentito, eccezionalmente, laddove il ricorso a tali soluzioni sia motivatamente imposto da particolari situazioni di mercato secondo una analisi di mercato sottoposta al vaglio delle Autorità di regolazione.
- l’eccezionale ricorso diretto a società a partecipazione mista viene accompagnato da precise garanzie circa la stretta inerenza delle modalità di selezione e di partecipazione dei soci pubblici e privati agli specifici servizi pubblici locali oggetto dell’affidamento, ferma restando la scelta dei soci privati mediante procedure competitive. Dovranno, inoltre, essere previste norme e clausole volte ad assicurare un efficace controllo pubblico della gestione del servizio e ad evitare possibili situazioni di conflitto di interessi.
- non potranno acquisire la gestione di servizi diversi o in ambiti territoriali diversi da quelli di appartenenza, le aziende municipalizzate che operano con affidamento diretto e le imprese partecipate da enti locali che usufruiscano di sussidi pubblici diretti o indiretti, salvo che si tratti del ristoro degli oneri di servizio relativi ad affidamenti effettuati mediante gara, sempre che l’impresa disponga di un sistema certificato di separazione contabile e gestionale.
- la nuova disciplina riguarderà in via generale l’affidamento dei servizi pubblici locali e ad essa saranno armonizzate le norme dei singoli settori (rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas).
- Per quanto riguarda la disciplina transitoria si prevede che gli affidamenti diretti in essere devono cessare alla scadenza naturale, con esclusione di ogni proroga o rinnovo. In ogni caso chi oggi detiene l’affidamento diretto potrà concorrere all’affidamento dei servizi a gara ad evidenza pubblica, purché la gara avvenga entro il 2011.
2) ogni gestore deve adottare e pubblicizzare tempestivamente (pena la revoca dell’affidamento) una carta dei servizi all’utenza concordata con le associazioni dei consumatori e delle imprese interessate, che indichi anche le modalità d’accesso alle informazioni garantite, le modalità per porre reclamo, le modalità per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonché i livelli minimi garantiti per ciascun servizio e le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza.
- il permanere dell’affidamento del servizio sarà quindi condizionato all’adozione ed al rispetto della carta, nonché al positivo riscontro degli utenti, che dovrà risultare dall’esame dei reclami e dall’effettuazione di sondaggi di mercato, connotati da garanzie di obbiettività, sotto la vigilanza dell’ente locale.
EFFETTI:
- PIU’ CONCORRENZA
- MIGLIORE QUALITA’ ED EFFICIENZA NEI SERVIZI PUBBLICI
- COSTI PIU’ BASSI DEI SERVIZI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELLE TARIFFE E/O DEI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE
- SI RAFFORZA IL POTERE CONTRATTUALE DELL’UTENTE

ANTITRUST


- INTERVENTO PIU’ INCISIVO PER L’AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
con una norma del decreto legge viene rafforzato il ruolo e il raggio d’azione dell’Antitrust introducendo nuove norme alla sua legge istitutiva (L.287 del ‘90) in linea con il nuovo regolamento comunitario della concorrenza. Il rafforzamento viene perseguito attraverso 3 azioni previste da norme del decreto legge: misure cautelari; impegno dell’impresa a rimuovere prima della condanna l’infrazione; riduzione della sanzione in caso di collaborazione.
a) misure cautelari: si prevede che nei casi di urgenza dovuta al rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l’Antitrust possa adottare misure applicabili per un determinato periodo ed eventualmente rinnovabili. In caso di inadempimento da parte dell’impresa, l’Autorità può infliggere sanzioni amministrative e pecuniarie fino al 3% del fatturato.
b) in caso di impegno da parte dell’impresa a rimuovere comportamenti anticoncorrenziali, l’Autorità, senza accertare l’illecito, può far cessare l’infrazione, rendendo obbligatori gli impegni assunti dall’impresa. In caso, però, di mancato rispetto di tali impegni, l’Antitrust può erogare una sanzione fino al 10% del fatturato e riaprire d’ufficio il procedimento se si modifica la situazione di fatto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione; se le imprese interessate contravvengono agli impegni assunti ed, infine, se la decisione si fonda su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.
c) L’Autorità definisce i casi in cui le imprese che collaborano nell’accertamento di infrazioni alle regole di concorrenza possano beneficiare di uno sconto sulla sanzione amministrativa e pecuniaria. La sanzione comunque non può essere ridotta in misura non superiore alla metà.
EFFETTI:
- I COMPORTAMENTI DEGLI ATTORI SUL MERCATO DIVENTERANNO PIÙ CONCORRENZIALI E L’AUTORITA’ POTRÀ AGIRE CON MAGGIORE TEMPESTIVITÀ

 


LINKS CORRELATI E APPROFONDIMENTI:

Sintesi dei provvedimenti adottati dal Consiglio dei Ministri n. 5 del 30 giugno 2006

DOCUMENTI IN PDF: Provvedimenti del Ministro per lo Sviluppo Economico

Provvedimenti del Viceministro per l'Economia


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