La ns Costituzione recita: “La repubblica è fondata sul lavoro e sul diritto al lavoro”, e  partendo da questo principio, in modo apolitico e non di parte cercherò di sintetizzare il tutto. Quindi, proletari, dipendenti, imprenditori non incazzateVi...

Frutto della mobilitazione e delle lotte dei lavoratori/lavoratrici,  che hanno trovato il loro apice nel caldo autunno del 1969, è, comunemente, definita “Statuto dei Lavoratori”, la legge n° 300 del 20 maggio 1970.

 La legge contiene “norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”.

Con questa carta, i principi della Carta costituzionale in tema di lavoro, trovano una prima concreta attuazione.

L’art. 18: - Reintegrazione nel posto di lavoro - recita “Ferme restando l’esperibilità delle procedure perviste dall’art. 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma di legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori o più di 5 se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni…”.

 

Ho da precisare, che  lo scontro sul licenziamento senza giustificato motivo  appartiene alla storia del movimento operaio: con l’art. 18 e l’art. 35, viene introdotta la cosiddetta tutela reale per la quale il lavoratore illegittimamente licenziato , ha il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno (solo per aziende con più di 15 dipendenti o  agrarie con più di 5 dipendenti). 

Le libertà di licenziare oggi:

Per giusta causa:

Per giustificato motivo

La causa soggettiva

·        Soppressione del posto di lavoro per cessazione della lavorazione

Quindi, dipendenti e imprenditori, che ognuno tragga le sue conclusioni: è disponibile il ns forum.