AUTOCERTIFICAZIONE TELEMATICA ON LINE
VALIDE PER TUTTI I COMUNI DELL'AREA
Con il D.P.R. (Decreto Presidente della Repubblica) n. 445/2000 si è
avviato un importante processo di semplificazione
amministrativa. Ma, già la Legge
4 gennaio 1968, n. 15 definiva le norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme.
Si
ricorda che per effetto delle innovazioni introdotte dalla Legge 15 Maggio 1997,
N. 127 (Legge Bassanini) non è più necessaria l'autenticazione della firma.
Il cittadino può presentare, in sostituzione del tradizionale certificato
in carta libera, una propria autocertificazione, cioè una dichiarazione
sottoscritta (firmata) che contenga il proprio stato e i requisiti personali.
Ogni Pubblica Amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni
sottoscritte dai cittadini, riservandosi comunque la possibilità di controllare
e verificare i contenuti.
Solo per le pratiche per contrarre matrimonio, per i rapporti con l'autorità
giudiziaria e gli atti da trasmettere all'estero devono essere richiesti alla
Pubblica Amministrazione i tradizionali certificati.
Il modulo di Autocertificazione Telematica deve essere firmato in presenza del funzionario pubblico preposto
Per l'autocertificazione occorrono:
stampate il modello del certificato, compilate il modulo, andate in Comune
F.A.Q.: DOMANDE FREQUENTI
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Dov'è
utilizzabile
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà sono
utilizzabili solo nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte
le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni
ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità
montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico
(compresi gli enti pubblici economici).
Sono inoltre utilizzabili nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica
necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende
del Gas, ecc.).
L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
non possono essere utilizzate nei rapporti fra privati o con l'autorità
giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali.
Quali
sono le dichiarazioni che si possono autocertificare?
Si possono "autocertificare":
A) Con dichiarazioni sostitutive di certificazioni:
* la data e il luogo di nascita
* la residenza
* la cittadinanza
* il godimento dei diritti politici
* lo stato civile (celibe/nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a)
* lo stato di famiglia
* l'esistenza in vita
* la nascita del figlio
* il decesso del coniuge, dell'ascendente o del discendente
* la posizione agli effetti degli obblighi militari
* l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione
* titolo di studio o qualifica professionale posseduta; esami sostenuti; titolo
di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualifica
tecnica
* situazione reddituale ed economica, anche ai finidella concessionedi benefici
e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; assolvimento di specifici
obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; assolvimento
di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare del tributo
assolto; possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente all'interessato.
* stato di disoccupazione; qualità di pensionato e categoria di pensione;
qualità di studente o di casalinga
* qualifica di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore,
di curatore e simili
* iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
* tutte le posizioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ecc.
* di non aver riportato condanne penali
* tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri
di stato civileLe dichiarazioni di cui sopra non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale.
(Per queste dichiarazioni clicca qui)
B) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
* Tutti gli stati, fatti a qualità personali non autocertificabili (non
ricompresi alla lettera "A" precedentemente descritta) possono essere
comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà.
Si possono ad esempio dichiarare: chi sono gli eredi; la situazione di famiglia
originaria; la proprietà di un immobile, ecc.
La dichiarazione che il dichiarante rende nel proprio interesse può riguardare
anche stati, fatti e qualità personali relativi ad altri soggetti di
cui egli abbia diretta conoscenza.
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, non può contenere
manifestazioni di volontà (impegni, rinunce, accettazioni, procure) e
deleghe configuranti una procura.
Qualora risulti necessario controllare la veridicità delle dichiarazioni
nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarati
siano certificabili o accertabili da parte della pubblica amministrazione, l'amministrazione
procedente entro quindici giorni richiede direttamente la documentazione all'amministrazione
competente.
In questo caso, per accelerare il procedimento, l'interessato può trasmettere,
anche attraverso strumenti informatici o telematici, copia fotostatica, non
autenticata, dei certificati in cui sia già in possesso.Le dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà non richiedono alcuna autenticazione
da parte del pubblico ufficiale quando siano contestuali ad una istanza.
In questo caso l'interessato deve presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà:
a)unitamente alla copia non autenticata di un documento di riconoscimento (nel
caso di invio per posta o per via telematica);
b)firmarla in presenza del dipendente addetto a riceverla (nel caso di presentazione
diretta)
Cosa
fare se non viene accettata
Il pubblico ufficiale o il
funzionario dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nonostante ci siano
tutti i presupposti per accoglierla, incorre nelle sanzioni previste dall'art.
328 del Codice penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto di
atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il responsabile
della pratica inoltrata, richiedendo nome, cognome e qualifica, inoltre è
necessario conoscere il numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo interlocutore,
il cittadino, ha altrettanto diritto di sapere chi segue il procedimento che
lo riguarda e come risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per iscritto, le ragioni
del mancato accoglimento dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il tesserino,
con gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione
presso la Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata l'autocertificazione
e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro trenta giorni dalla
data della richiesta, il pubblico ufficiale o l'incaricato non compie l'atto
e non risponde per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i presupposti
per le sanzioni della reclusione fino a un anno o della multa fino a due milioni
di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste querele,
istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria autocertificazione o la
dichiarazione sostitutiva, si troverà nelle condizioni di denunciare
semplicemente l'omissione di atti d'ufficio.