F.A.Q.:
DOMANDE FREQUENTI E RISPOSTE UFFICIALI PER L'AREA DI
MILANO
Il
9 dicembre 2002 diventa obbligatoria la
trasmissione telematica degli atti del Registro delle
Imprese, facendo utilizzo della firma digitale.
Per effettuare iscrizioni, modifiche e cancellazioni con
le Camere di Commercio, è necessario che le Imprese si
dotino di una SmartCard, una carta elettronica
"intelligente" che permette di conservare in
modo protetto i dati anagrafici e le "chiavi
private" dell'utente, così da consentire
l'autenticazione di documenti spediti per via
telematica.
I Vantaggi sono molto rilevanti: operatività a
distanza, diritto di segreteria ridotto per
effetto dell'abolizione dei documenti cartacei,
ampliamento degli orari di utilizzo dei servizi
della Camera di Commercio.
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Come
richiedere la Smartcard:
Muniti di Codice Fiscale e di un documento di
riconoscimento (carta identita', passaporto.) E'
possibile richiedere la SmartCard agli Uffici
di Registrazione (R.A.O.) della C.C.I.A.A. di
Milano abilitati, o presso i Professionisti o le
Associazioni di Categoria convenzionate, oppure
prenotandosi direttamente nei seguenti siti:
Quanto
costa:
Presso
gli uffici R.A.O della Camera di Commercio la prima
SmartCard viene rilasciata gratuitamente ad un
Legale Rappresentante dell'impresa. Altre eventuali
SmartCard e relativi certificati rilasciati dagli uffici
R.A.O. della C.C.I.A.A. hanno il seguente costo:
solo
sottoscrizione
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Euro
35.70 iva inclusa
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sottoscrizione+autenticazione
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Euro
38.40 iva inclusa
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Come avviene il rilascio:
Gli addetti degli Uffici di Registrazione inseriranno i
dati anagrafici del richiedente in un archivio
informatico gestito da un Ente di Registrazione, previo
accertamento dell'identità personale. Sarà quindi
prodotto un contratto che dovrà essere firmato
dall'interessato. Verranno poi generate delle
"chiavi private", ovvero delle "firme
elettroniche" identificative di un certo Utente, e
con le stesse sarà predisposta la SmartCard per la sua
immediata consegna, unitamente al Certificato. L'intera
operazione di rilascio richiede circa 30 minuti.
Che
ruolo hanno gli Enti di Certificazione:
Le
Certification Authority, o Enti di Certificazione, verificano
ed attestano, tramite un apposito certificato
digitale che in questo caso è rappresentato da una
SmartCard, l'identità del titolare ed eventualmente la
veridicità di una serie di altre informazioni.
Controllano inoltre la validità temporale dei
certificati rilasciati, stabilendone i termini di
scadenza; pubblicano infine sul proprio sito tutte le
informazioni ritenute utili a garantire sicurezza,
come ad esempio revoche di certificati, sospensioni e
così via. Le SmartCard rilasciate dagli Uffici R.A.O.
della Camera di Commercio di Milano sono emesse da Infocamere.
Naturalmente è possibile farsi rilasciare la propria
SmartCard da qualsiasi altro Ente di Certificazione ed
utilizzarla anche presso la Camera di Commercio di
Milano;
L'attrezzatura
necessaria:
Per
poter trasmettere telematicamente gli Atti del Registro
delle Imprese, oltre al possesso di una SmartCard è
necessario avere a disposizione alcune altre dotazioni.
Innanzitutto serve un lettore
di SmartCard il cui costo e' di Euro 43.38 (I.V.A.
compresa) collegato al proprio Personal Computer,
lettore che puo' essere richiesto presso l'ufficio di
Registrazione di Via Giulini ang. Via
Camperio. Servono poi un software per la
compilazione elettronica dei Modelli del Registro
Imprese (secondo la versione corrente di Fedra), un
software per la gestione della firma digitale
(come ad esempio "Dike" che è gratuito), un
collegamento ad Internet ed una casella di posta
elettronica.
info presso CEDCAMERA - Ufficio
di Registrazione
e-mail: ufficio.rao@mi.camcom.it
telefono: 02/8515.5595
COSA
DICE LA LEGGE
In
senso tecnico
la firma digitale è il risultato di una
particolare procedura di applicazione della
chiave segreta di un cifrario asimmetrico al
documento da firmare. Il suo valore è legato
sostanzialmente alla serietà del certificatore
(Certification Authority nel linguaggio
dell'internet) che pubblica l'altra chiave della
coppia - detta appunto "chiave
pubblica" - testimoniando l'identità del
soggetto al quale essa è attribuita.
In
senso legale,
oggi in Italia, la firma digitale è quella che
rispetta la normativa in vigore, cioè il DPR
513/97
e le regole tecniche stabilite con il DPCM
8 febbraio 1999.
Questa firma serve a rendere un documento
informatico "valido e rilevante a tutti gli
effetti di legge" e la sua validità deriva
dalla pubblicazione del certificato della
corrispondente chiave pubblica da parte di un
certificatore iscritto in un apposito elenco
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione. Dal punto di vista
sostanziale è una firma digitale esattamente
come quella descritta prima, ma è generata e
certificata secondo procedure molto severe che
offrono un livello di sicurezza estremamente
elevato contro possibili contraffazioni.
Solo questa firma conferisce validità legale al
documento informatico, nel senso che sostituisce
tutto l'armamentario di firme, timbri, filigrane
e quant'altro è stato inventato nei secoli per
testimoniare l'autenticità di un documento.
Inoltre offre una serie di indicazioni certe
sull'autore del medesimo, come si legge nell'articolo
10 delle regole tecniche:
Art.
10 - Firma digitale
2.
L'apposizione o l'associazione della firma
digitale al documento informatico equivale alla
sottoscrizione prevista per gli atti e documenti
in forma scritta su supporto cartaceo.
6.
L’apposizione di firma digitale integra e
sostituisce, ad ogni fine previsto dalla
normativa vigente, l’apposizione di sigilli,
punzoni, timbri, contrassegni e marchi di
qualsiasi genere.
7.
Attraverso la firma digitale devono potersi
rilevare, nei modi e con le tecniche definiti
con il decreto di cui all'articolo 3, gli
elementi identificativi del soggetto titolare
della firma, del soggetto che l'ha certificata e
del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
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LACUNE
E CRITICHE AL SISTEMA
Le
norme e le regole tecniche prescrivono che
attraverso la firma digitale si deve poter
verificare, oltre che la provenienza,
l'integrità del documento informatico.
Il che può non verificarsi quando c'è un
"contenuto dinamico" nell' evidenza
informatica, cioè il file firmato, come si
spiega più in dettaglio nell'articolo
Decreto
legislativo 23 gennaio 2002, n. 10 -
Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa
ad un quadro comunitario per le firme
elettroniche. Non tutti i formati per documenti
sembrano essere così sicuri, alcuni si possono
manomettere. ( come su www.interlex.it,
dove vengono esposti alcuni casi. )
Premesso
che il dispositivo di firma non è un documento
di identità, la situazione è molto dubbia e
lacunosa in diversi casi.
Gli
enti certificatori non utilizzano gli stessi
software e non vi è un'unica rete, che permette
di visualizzare e rendere possibile
l'autenticità della firma. Infatti
l'unico standard al quale si sono uniformati i
certificatori è il formato della
"busta" che contiene il documento,
l'impronta cifrata e il certificato, secondo le
specifiche PKCS#7. Questo consentirebbe di
verificare qualsiasi firma con un software che
sia in grado di collegarsi al sito dell'AIPA per
il riscontro della chiave di certificazione,
ovvero al sito del proprio certificatore per
verificare la chiave di un altro certificatore,
nel caso che tra i due sia stato stipulato un
accordo di cross certification. Che
purtroppo la normativa "consente",
invece di renderlo obbligatorio.
Inoltre dovrebbe essere possibile accedere alle
liste di sospensione e revoca (CRL) di tutti i
certificatori.
Invece
con molte applicazioni distribuite dai
certificatori tutto questo non è possibile, o
comunque è molto difficile. Anche per le smart
card e i relativi terminali ci sono diversi
standard che è difficile far andare d'accordo,
come è difficile (se non impossibile, in
qualche caso) usare un terminale diverso da
quello per il quale è stata scritta
l'applicazione.
Munirsi di diversi software e diversi terminali
potrebbe essere la (assurda) soluzione, ma anche
qui sorgono problemi a non finire. Per esempio,
se si vuole installare un terminale Gemplus (BNL
Multiservizi, Postecom) su una macchina sulla
quale sia stato precedentemente installato un
lettore Towitoko (CompEd-Finital), si verifica
un conflitto di driver che praticamente blocca
il sistema. Occorre "smanettare" un
bel po' per riprendere il controllo del
computer.
Con
chi prendersela? Ovviamente con i certificatori
e con la loro associazione. Che però non ha
nemmeno un indirizzo e-mail a cui scrivere per
chiedere spiegazioni.
Firma
digitale e commercio elettronico: A questo
punto ci chiediamo: serve la firma digitale ai
sensi di legge per il commercio elettronico? La
risposta è un "no" secco e senza
riserve. Tutto le transazioni che si svolgono in
rete, in tutto il mondo, con piena soddisfazioni
di venditori, acquirenti e banche, fanno a meno
della firma ditale "legale" (cioè non
sono basate su documenti informatici validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge), per il
semplice motivo che l'Italia è stato il primo
paese al mondo a darsi queste regole, per di
più ancora non operanti.
Eppure tutto funziona bene e le operazione
fraudolente sono inesistenti. Perché?
Perché il commercio elettronico, ameno quello
più serio, si svolge attraverso l'uso di
"canali sicuri". Un "canale
sicuro" di fatto è un parente stretto
della firma digitale, perché funziona con gli
stessi principi di crittografia, ma ha solo lo
scopo di evitare che qualcuno possa intercettare
le informazioni che passano sulla rete (in
particolare il numero della carta di credito) o
di alterare il contenuto dell'ordine.
Dell'identificazione certa del compratore non
importa nulla a nessuno. Al venditore interessa
solo incassare il corrispettivo, e questo gli è
garantito dalla banca alla quale si appoggia (o,
più esattamente, dall'emittente della carta di
credito). Al compratore interessa che nessuno
possa intercettare il numero della sua carta, e
questo è garantito appunto dal "canale
sicuro". Solo all'emittente della carta
interessa l'identità di chi la usa, e questa è
testimoniata dalla banca attraverso la quale la
carta è stata rilasciata.
1.
Ai fini del presente decreto si intende:
g)
per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell’ambito di
meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di
verifica dell’identità personale basati su
specifiche caratteristiche fisiche dell’utente.
Dunque
si tratta di meccanismi di sicurezza che servono
a verificare l'identità personale. Non è da
escludere che, in futuro, la chiave biometrica
possa far parte delle procedure di
identificazione del titolare adottate dai
certificatori. Ma, per ora, la chiave biometrica
è entrata nella normativa sul documento
informatico perché può essere adottata
nell'ambito delle procedure si sicurezza interne
dei certificatori.
Bibliografia
e fonti: www.interlex.it;
www.mi-camcom.it
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Gli
enti certificatori ufficiali
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